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Elezioni comunali 2024: regole su parità di accesso ai mezzi di informazione

lentepubblica.it • 7 Maggio 2024

tg-chiarelli-11-aprile-2022Sul sito dell’AGCOM sono state rese pubbliche le direttive riguardanti la parità di accesso ai mezzi di informazione in occasione delle Elezioni comunali 2024 del prossimo 8 e 9 giugno.


Con la pubblicazione del Provvedimento del 24 aprile 2024, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha adottato le “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024“.

Elezioni comunali 2024: regole su parità di accesso ai mezzi di informazione

Nel periodo che intercorre tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di chiusura delle campagne elettorali, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata sono ripartiti come segue:

  • nel periodo  tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, il tempo disponibile è ripartito in proporzione alla loro consistenza parlamentare;
  • in rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. 
  • l’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante.

Si aggiunge che le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate:

  • dalle emittenti televisive nazionali in contenitori con cicli a cadenza di due settimane all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00
  • e dalle emittenti radiofoniche nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo.

Alle trasmissioni di comunicazione politica sui temi delle consultazioni elettorali non possono prendere inoltre parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso delle trasmissioni medesime, alcun riferimento.

Le trasmissioni sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente il voto.

Queste disposizioni nascono con l’obiettivo di dare attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa, e si applicano su tutto il territorio nazionale.

Per quanto concerne le trasmissioni Rai che hanno luogo esclusivamente in sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale, a condizione che sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un capoluogo di provincia.

Il documento con le disposizioni

Qui il testo completo.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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